bye, bye bis bald bye, bye bis bald

Uebereinkommen ueber die Rechte des Kindes

UNO 20. November 1989

Artikel 3

[Wohl des Kindes]

(1) Bei allen Maßnahmen,

(3) Die Vertragsstaaten stellen sicher,

dass die für die Fürsorge für das

Kind oder dessen Schutz verantwortlichen

Institutionen, Dienste

und Einrichtungen den von den

zuständigen Behörden festgelegten

Normen entsprechen, insbesondere

im Bereich der Sicherheit

und der Gesundheit sowie

hinsichtlich der Zahl und der

fachlichen Eignung des Personals

und des Bestehens einer ausreichenden

Aufsicht

protezione per madre e figlia protezione per madre e figlia

 

Convenzione sul diritto del fanciullo

ONU 20 Novembre 1989

Articolo 3

In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o

private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi

legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure

necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti

che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia

conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell’ambito della

sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.

 

wieder ein neuer Freund wieder ein neuer Freund

Artikel 27

[Angemessene Lebensbedingungen;

Unterhalt]

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das

Recht jedes Kindes auf einen seiner

körperlichen, geistigen, seelischen,

sittlichen und sozialen

Entwicklung angemessenen Lebensstandards

an.

(2) Es ist in erster Linie Aufgabe der

Eltern oder anderer für das Kind

verantwortlicher Personen, im

Rahmen ihrer Fähigkeiten und finanziellen

Möglichkeiten die für

die Entwicklung des Kindes notwendigen

Lebensbedingungen

sicherzustellen.

(3) Die Vertragsstaaten treffen

gemäß ihren innerstaatlichen

Verhältnissen und im Rahmen ihrer

Mittel geeignete Maßnahmen,

um den Eltern und anderen für

das Kind verantwortlichen Personen

bei der Verwirklichung dieses

Rechts zu helfen, und sehen

bei Bedürftigkeit materielle Hilfsund

Unterstützungsprogramme

insbesondere im Hinblick auf

Ernährung, Bekleidung und Wohnung

vor.

bin Mutter und Therapeutin bei JRS bin Mutter und Therapeutin bei JRS

Articolo 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente

per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la

responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle

condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e alter persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio.

4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il

mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all’estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l’adozione di ogni altra intesa appropriata.

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Artikel 8

[Identität]

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten

sich, das Recht des Kindes zu achten,

seine Identität, einschließlich

seiner Staatsangehörigkeit, seines

Namens und seiner gesetzlich anerkannten

Familienbeziehungen,

ohne rechtswidrige Eingriffe zu

behalten.

(2) Werden einem Kind widerrechtlich

einige oder alle Bestandteile

seiner Identität genommen, so

gewähren die Vertragsstaaten

ihm angemessenen Beistand und

Schutz mit dem Ziel, seine Identität

so schnell wie möglich wiederherzustellen

Gruppentreff Gruppentreff

Articolo 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la

propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possible.