bye, bye bis bald
Uebereinkommen ueber die Rechte des Kindes
UNO 20. November 1989
Artikel 3
[Wohl des Kindes]
(1) Bei allen Maßnahmen,
(3) Die Vertragsstaaten stellen sicher,
dass die für die Fürsorge für das
Kind oder dessen Schutz verantwortlichen
Institutionen, Dienste
und Einrichtungen den von den
zuständigen Behörden festgelegten
Normen entsprechen, insbesondere
im Bereich der Sicherheit
und der Gesundheit sowie
hinsichtlich der Zahl und der
fachlichen Eignung des Personals
und des Bestehens einer ausreichenden
Aufsicht
protezione per madre e figlia
Convenzione sul diritto del fanciullo
ONU 20 Novembre 1989
Articolo 3
In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o
private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi
legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure
necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti
che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia
conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell’ambito della
sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.
wieder ein neuer Freund
Artikel 27
[Angemessene Lebensbedingungen;
Unterhalt]
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das
Recht jedes Kindes auf einen seiner
körperlichen, geistigen, seelischen,
sittlichen und sozialen
Entwicklung angemessenen Lebensstandards
an.
(2) Es ist in erster Linie Aufgabe der
Eltern oder anderer für das Kind
verantwortlicher Personen, im
Rahmen ihrer Fähigkeiten und finanziellen
Möglichkeiten die für
die Entwicklung des Kindes notwendigen
Lebensbedingungen
sicherzustellen.
(3) Die Vertragsstaaten treffen
gemäß ihren innerstaatlichen
Verhältnissen und im Rahmen ihrer
Mittel geeignete Maßnahmen,
um den Eltern und anderen für
das Kind verantwortlichen Personen
bei der Verwirklichung dieses
Rechts zu helfen, und sehen
bei Bedürftigkeit materielle Hilfsund
Unterstützungsprogramme
insbesondere im Hinblick auf
Ernährung, Bekleidung und Wohnung
vor.
bin Mutter und Therapeutin bei JRS
Articolo 27
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente
per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la
responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle
condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e alter persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il
mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all’estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l’adozione di ogni altra intesa appropriata.
Artikel 8
[Identität]
(1) Die Vertragsstaaten verpflichten
sich, das Recht des Kindes zu achten,
seine Identität, einschließlich
seiner Staatsangehörigkeit, seines
Namens und seiner gesetzlich anerkannten
Familienbeziehungen,
ohne rechtswidrige Eingriffe zu
behalten.
(2) Werden einem Kind widerrechtlich
einige oder alle Bestandteile
seiner Identität genommen, so
gewähren die Vertragsstaaten
ihm angemessenen Beistand und
Schutz mit dem Ziel, seine Identität
so schnell wie möglich wiederherzustellen
Gruppentreff
Articolo 8
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la
propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possible.
www.friederike-in-kakuma.de